mercoledì 18 maggio 2016

SOCIETÀ FIDUCIARIA INTERPOSIZIONE REALE DI PERSONA


Cari Lettori, nell’ambito della società fiduciaria e dell’interposizione reale di persona, vi segnaliamo un’interessante sentenza del Tribunale di Milano, del 04/10/2013 Numero 12252. 

La causa prende inizio da una pretesa cessione di quote di azioni societarie possedute da una fiduciaria ad un terzo contro la presunta volontà del possessore delle azioni stesse. Il tribunale ha respinto la vertenza in punto alle restituzioni eccependo che, tenuto conto che il negozio fiduciario, effettuato anche tramite società fiduciaria, si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo, l‘intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria)

 integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Nella specie, rilevato che, trattandosi di un rapporto in cui il fiduciario era una persona fisica e non una società fiduciaria la cui attività è disciplinata ex lege n. 1966 del 1939, l’intervenuta era perfettamente legittimata all’intervento, in quanto il soggetto interposto (realmente) acquista la titolarità delle azioni, il Trib. ha respinto la domanda, dichiarando ammissibile l’intervento). 

In particolare: ” Vanno respinte le domande di parte attrice e di parte convenuta volte alla dichiarazione di inammissibilità dell’intervento della sig.ra R.C. nel presente processo, poiché ella è girataria, per quel che qui rileva, dell’azione n. 2 di M. M.. L’ acquisto, come lo si voglia qualificare, è avvenuto da F. C. III s.r.l. (di seguito: Fiar III) successivamente alla notifica da P.E.M. a Fiar III dell’atto di citazione, talché l’intervento è correttamente spiegato ex art. 111 c.p.c., con la precisazione che si tratta di intervento autonomo a mezzo del quale l’intervenuta, proclamandosi titolare delle azioni oggetto di controversia tra P.E.M. e Fiar III, intende tutelare questo suo preteso diritto.

 E’ appena il caso di aggiungere, a dimostrazione dell’ autonomia della parte intervenuta rispetto al dante causa parte del processo, che l’art. 111 c.p.c. prevede l’eventuale estromissione dal processo del dante causa, non certo dell’acquirente del diritto controverso, sicché la deduzione – coltivata da parte attrice – secondo cui l’ intervenuta sig.ra C.

 – avente causa dalla convenuta Fiar III – non potrebbe formulare conclusioni in contrasto e difformi da quelle della dante causa Fiar III, è destituita di qualsiasi fondamento. Si deve aggiungere che se, come da deduzione di parte attrice, l’intestazione da Fiar III a R.C. fosse a titolo fiduciario, trattandosi di un rapporto in cui il fiduciario è persona fisica e non una società fiduciaria la cui attività è disciplinata ex lege n. 1966 del 1939, l’intervenuta sarebbe comunque perfettamente legittimata all’intervento in quanto il soggetto interposto (realmente) acquista la titolarità delle azioni (c.d. “fiducia romanistica” o “fiducia cum amico”)“

L’importanza di rivolgersi a società fiduciarie di assoluta e provata serietà, e non già al fiduciario singola persona fisica, pare di basilare importanza, alla luce di un’attenta lettura di questa sentenza, diversamente i rischi di perdere ogni bene che sia stato concesso in proprietà fiduciaria, è alto. Ti ricordiamo che forniamo il servizio di avvocato che parla italiano anche in Austria, Slovenia, Croazia, Spagna, Gran Bretagna, Malta, Iran, Perù, Repubblica Dominicana.
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