lunedì 17 agosto 2015

Come evitare di pagare le tasse due volte ?



1. Se Esiste una Convezione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi

Si ricorre all’applicazione del paragrafo 2, art. 4 dell’accordo convenzionale OCSE, il quale prevede che, quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati, la stessa:

I. è considerata residente dello Stato nel quale ha un’ “abitazione permanente”;

II. Se, ancora, essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale essa ha il suo “centro degli interessi vitali”;

III. nella misura in cui, poi, detta persona fisica non avesse (o non fosse possibile determinare) in nessuno dei due Stati né il “centro degli interessi vitali” né un’abitazione

permanente, sarà considerata residente dello Stato in cui “soggiorna abitualmente”;

IV. se dovesse soggiornare abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiornare abitualmente in alcuno di essi, essa sarà considerata residente dello Stato del quale ha la “nazionalità”;

VI. se, infine, la stessa ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati chiamati in causa risolveranno la questione a mezzo di un istituto denominato “procedura amichevole”.

2. Se non esiste una Convezione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi

In questo caso il problema della doppia residenza si risolve indagando sul luogo dove sussistono in prevalenza i cosiddetti “legami personali” (presenza fisica della persona e dei familiari, disponibilità di un’abitazione, luogo in cui i figli frequentano la scuola, luogo di esercizio dell’attività professionale, ecc.).

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